D.L.
30-06-2003, n. 196
Titolo
II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato
ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.
8. Esercizio dei diritti
1. I diritti
di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti
di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n.
197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche
in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante,
anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed
h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti
di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi
o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art.
9. Modalità di esercizio
1. La
richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti
di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art.
10. Riscontro all'interessato
1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati
sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta,
si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che
la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo
84, comma 1.
4. Quando l'estrazione
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione
o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto
di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a
seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale,
che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento
o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.